| CALENDARIO
VENATORIO UMBRIA: SI PARTE IL 4 SETTEMBRE
|
REGIONE UMBRIA
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
RENDE
NOTO IL SEGUENTE
CALENDARIO VENATORIO PER
LA STAGIONE 2011/2012
L’ESERCIZIO VENATORIO NELLA STAGIONE 2011/2012 E’
CONSENTITO CON LE SEGUENTI MODALITA’:
A)
SPECIE CACCIABILI E
PERIODI.
1) a)
il giorno 4 settembre 2011 esclusivamente da
appostamento alle seguenti specie :
TORTORA - MERLO - CORNACCHIA GRIGIA – GHIANDAIA -
GAZZA ;
b)
dal 18 settembre al 29 dicembre 2011 alle seguenti
specie : TORTORA - MERLO;
c)
dal 18 settembre 2011 al 29 gennaio 2012 alle seguenti
specie : CORNACCHIA GRIGIA –
GHIANDAIA - GAZZA ;
2)
dal 18 settembre al 31 dicembre 2011
alle seguenti specie: ALLODOLA - CONIGLIO
SELVATICO - FAGIANO - QUAGLIA - STARNA - PERNICE ROSSA
– SILVILAGO;
3)
dal 18 settembre 2011 al 30 gennaio 2012
alle seguenti specie: ALZAVOLA -
BECCACCIA - BECCACCINO - CANAPIGLIA - CESENA -
CODONE - COLOMBACCIO - FISCHIONE - FOLAGA - FRULLINO -
GALLINELLA D'ACQUA - GERMANO REALE - MARZAIOLA -
MESTOLONE - MORETTA - MORIGLIONE - PAVONCELLA -
PORCIGLIONE - TORDO BOTTACCIO - TORDO SASSELLO -
VOLPE;
4)
dal 18 settembre al 14 dicembre 2011 alla specie:
LEPRE;
5) il
18, 24 e 25 settembre e dall’8 ottobre al 31 dicembre
2011 alla specie CINGHIALE nelle forme consentite;
le Province, possono posticipare dall’8 ottobre la data
dell’esercizio venatorio alla specie cinghiale, nel
rispetto dell’arco temporale di cui all’ articolo 18
commi 1 e 2 della Legge numero 157/1992; la caccia al
CINGHIALE in battuta è consentita esclusivamente nei
giorni di giovedì, sabato e domenica;
6) Le
Amministrazioni provinciali possono autorizzare, con le
modalità previste dal regolamento regionale 27 luglio
1999, n. 23, la caccia di selezione alle specie DAINO –
CAPRIOLO - CERVO e MUFLONE, in zone determinate, con
sufficiente consistenza, dal 1 agosto al 31
ottobre 2011 e dal 1 gennaio al 29
febbraio 2012, in modo articolato per ciascuna
classe di sesso e di età delle specie considerate; il
prelievo è consentito per cinque giorni alla settimana,
fermo restando il silenzio venatorio nei giorni martedì
e venerdì; il prelievo può avvenire anche nel caso di
terreno coperto da neve.
7) nelle
aziende faunistico venatorie il prelievo delle specie
autorizzate, ad eccezione degli ungulati i cui periodi
sono indicati ai precedenti punti 5) e 6), effettuato
comunque nel rispetto dei piani di prelievo autorizzati
dalle Amministrazioni provinciali, inizia il 18
settembre 2011 e termina il 31 dicembre 2011,
con esclusione delle specie FAGIANO, VOLPE, GERMANO
REALE, COLOMBACCIO che possono essere prelevate fino al
30 gennaio 2012. Nelle aziende agri turistico
venatorie il prelievo delle specie autorizzate è
consentito il giorno 4 settembre e dal 18
settembre 2011 al 30
gennaio 2012.
B)
DIVIETI.
1) E’
vietato abbandonare bossoli o altri rifiuti durante
l'attività venatoria; gli stessi dovranno essere
recuperati prima dello spostamento dal luogo di caccia.
2) E’
vietata la preparazione degli appostamenti temporanei
mediante taglio di piante da frutto o comunque di
interesse economico, o con l'impiego di parti di
piante appartenenti alla flora
spontanea protetta.
3) La
caccia è vietata, per dieci anni, nelle aree boscate
percorse da incendi, ai sensi del comma 1 dell'art. 10
della legge 21 novembre 2000, n.353, in materia di
incendi boschivi. I comuni provvedono al censimento e
alla redazione degli elenchi e delle relative
perimetrazioni, delle aree boschive percorse da incendi
negli ultimi cinque anni.
4) Nel
territorio destinato alla caccia programmata, nel
periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 30 gennaio
2012 la caccia alla selvaggina migratoria è
consentita esclusivamente da appostamento fisso o
temporaneo con o senza l’ausilio del cane. Nel periodo
1 gennaio - 30 gennaio 2012 la caccia alla
beccaccia ed agli acquatici (di cui al punto 3 della
lett. A), in forma vagante, è consentita solamente
con l’ausilio del cane all’interno di superfici boscate
ed in prossimità dei corpi idrici. Il prelievo alla
beccaccia è sospeso se le temperature medie delle due
giornate precedenti si mantengono al di sotto allo zero
termico. L’uso del cane da seguita e da tana è
consentito limitatamente per la caccia alla volpe in
battuta, previo nulla osta degli ATC e per le battute al
cinghiale di cui alla lettera A punto 5 .
5) Per
la stagione venatoria 2011/2012 è vietata la caccia alla
starna nei territori delimitati dai seguenti confini:
ZONA
CITTA’ DI CASTELLO
confine
regionale dalla S.P.199 (Spinabeto) verso est fino a
confine comune di Pietralunga (Monte Gragnano); strada
per Gragnano, C. Palazzo fino al Torrente Soara;
Torrente Soara fino al bivio di Ronchi; confine della
AATV Perrubbio fino al Torrente Carpina; Torrente
Carpina verso sud fino a Caibaciolfi-Casacce; S.P.201
fino alla S.R. 3 bis tiberina; Villa Pacciarini, S.P.
104 fino a Nestore; S.P.105 da Nestore fino al confine
regionale; confine regionale verso nord fino alla
S.R.221;
S.R.221
fino al secondo bivio per Pistrino; strada per Pistrino
, bivio S.P.100 per selci fino al Fiume Tevere; Fiume
Tevere fino al confine regionale; confine regionale fino
alla strada S.Giustino-Sansepolcro; S.C. S.Giustino,
bivio S.P.200 per Celalba, Renzetti fino a Parnacciano;
Da Parnacciano S.P.199 fino al confine regionale.
ZONA
GUBBIO
Confine
regionale dal Fiume Certano (S.P.201) verso sud fino a
S.R.452 Contessa; S.R.452 fino a bivio C.Montalbano;
Strada C. Montalbano, Fosso della Gangana, confine ovest
e sud AATV La Cima, C. il Poggetto, Troppola bassa;
S.R.298 fino a bivio per Fugnano; Strada per Fugnano
fino al Fosso Valdile; Fosso Valdile fino alla
confluenza nel Fiume Chiascio; Fiume Chiascio fino a C.
Pian di Loto-Biscina; Strada Biscina, C.se Bellugello,
fino a immissione S.R.298; S.R.298 fino a Belvedere;
Strada
Belvedere, Molino di Galgata, Febino, Casanova, C.
Fontanella, i Camperi, confine AATV Montefiore fino al
Torrente Resina; Torrente Rasina fino al confine
comunale di Gubbio; Confine comunale Gubbio fino a
Torrente Mussino; Torrente Mussino verso ovest fino a
E45; E45 dir. Nord fino a S.S.219; S.S.219 Pian d’Assino
fino a bivio S.P.203 per Civitella Ranieri; Confine
comunale di Gubbio (strada di crinale) fino a S.P.204
(C.ma S. Anna); S.P. 204 fino a bivio C.se S.Benedetto
Vecchio; Strada C.se S.Benedetto Vecchio, confine Oasi
di Varrea fino a P.so del Cardinale; P.so del Cardinale,
F.so il Fiuminaccio, Fiume Certano fino al confine
regionale.
C)
GIORNI Dl CACCIA.
Nel mese
di settembre la caccia è consentita i giorni: domenica
4, domenica 18, mercoledì 21, sabato 24, domenica 25,
mercoledì 28; per la restante stagione venatoria, la
caccia è consentita per tre giorni alla settimana a
scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio
venatorio nei giorni di martedì e venerdì.
Nel
periodo compreso tra il 1 ottobre ed il 30 novembre
2011 la caccia d'appostamento alla selvaggina
migratoria in tutto il territorio regionale è
consentita per 2 ulteriori giornate alla settimana con
esclusione del martedì e del venerdì; in questo periodo
il cacciatore deve annotare sul tesserino le 2 ulteriori
giornate barrando solamente la apposita casella
corrispondente, indicata dalla dicitura: migratoria gg
aggiuntive (1 ott. - 30 nov.), ferma restando, per la
caccia vagante, la limitazione a tre giornate
settimanali.
D)
GIORNATA VENATORIA.
L'esercizio venatorio è consentito secondo gli orari di
seguito specificati:
· il 4
settembre dalle ore 6,15 alle ore 19.30;
· dal 18
settembre al 30 settembre dalle ore 6,20 alle ore 19,15;
· dal 1
ottobre al 15 ottobre dalle ore 6,30 alle ore 18,45;
· dal 16
ottobre al 29 ottobre dalle ore 6,45 alle ore 18,30;
· dal 30
ottobre al 15 novembre dalle ore 6,00 alle ore 17,15
(ora solare);
· dal 16
novembre al 30 novembre dalle ore 6,15 alle 17,00;
· dal 1
dicembre al 15 dicembre dalle ore 6,30 alle ore 16,45;
· dal 16
dicembre al 31 dicembre dalle ore 6,45 alle ore 16,45
· dal 1
gennaio al 15 gennaio dalle ore 6,45 alle ore 17,15;
· dal 16
gennaio al 30 gennaio dalle ore 6,30 alle 17,30;
Fanno
eccezione:
o
la caccia di selezione agli ungulati è
consentita fino ad un'ora dopo il tramonto;
o
la caccia alla beccaccia inizia un’ora
dopo gli orari di cui sopra;
E)
CARNIERE
Per ogni
giornata di caccia a ciascun titolare di licenza è
consentito abbattere i seguenti capi di selvaggina:
1)
FAGIANO - STARNA – PERNICE ROSSA - LEPRE COMUNE -
CONIGLIO SELVATICO: due capi complessivamente di cui una
sola LEPRE e una sola STARNA;
2)
QUAGLIA: 10 capi;
3) TORDO
- MERLO – CESENA e ALLODOLA: 20 capi complessivamente;
4)
ALZAVOLA- CANAPIGLIA- CODONE - FISCHIONE - GERMANO REALE
- MARZAIOLA - MESTOLONE - MORETTA- MORIGLIONE - FOLAGA -
GALLINELLA D'ACQUA – PORCIGLIONE - BECCACCINO - FRULLINO
– PAVONCELLA - COLOMBACCIO: 10 capi complessivamente;
5)
BECCACCIA: 3 capi.
6)
TORTORA: 10 capi; il giorno 4 settembre il numero
massimo di capi prelevabili è di 5.
Il
numero massimo complessivo di capi di selvaggina
migratoria che è consentito abbattere giornalmente è di
20 unità.
F)
APPOSTAMENTI.
Gli
appostamenti fissi e temporanei di caccia di cui agli
articoli 24, 25 e 26 della legge regionale 17 maggio
1994, n. 14, sono disciplinati nel modo seguente:
1) Gli
appostamenti fissi non possono essere installati ad una
distanza inferiore a mt. 400 dai confini dei seguenti
ambiti territoriali:
· Oasi
di protezione;
· Zone
di ripopolamento e cattura;
· Centri
pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica.
Un
appostamento fisso non può essere installato a meno di
mt. 200 da un altro appostamento fisso.
Un
appostamento fisso al Colombaccio non può essere
installato ad una distanza inferiore a mt. 500 da un
altro appostamento fisso al Colombaccio. Gli
appostamenti fissi al Colombaccio possono avere anche di
più di un capanno purché si trovino tutti entro un
raggio di mt. 50 dal capanno principale. La distanza tra
due appostamenti al Colombaccio si misura dal capanno
principale. Qualora ne ricorra la necessità, il
proprietario ovvero il concedente dell’appostamento
fisso può circoscrivere con tabelle l’area di
pertinenza.
2) Gli
appostamenti temporanei di caccia non possono essere
installati a distanza inferiore a mt. 200 da
appostamenti fissi e a meno di mt. 100 dai confini delle
Oasi di protezione, delle Zone di ripopolamento e
cattura e dai Centri pubblici e privati di riproduzione
di fauna selvatica o da altro appostamento temporaneo.
Qualora ne ricorra la necessità, il proprietario ovvero
il concedente dell’appostamento fisso può circoscrivere
con tabelle l’area di pertinenza.
3) Negli
appostamenti fissi e temporanei è vietata la caccia alle
seguenti specie di selvaggina: LEPRE, FAGIANO, STARNA,
PERNICE ROSSA, BECCACCIA e BECCACCINO.
4) In
ciascun appostamento, sia fisso che temporaneo, con
esclusione di quelli per la caccia al COLOMBACCIO ed
agli ACQUATICI, la caccia non può essere esercitata da
più di due persone contemporaneamente.
5) Negli
appostamenti fissi è consentito l'uso di richiami vivi
nel limite massimo di 40 unità di cattura e 40 unità di
allevamento; negli appostamenti temporanei tale limite è
di 10 unità di cattura e 10 unità di allevamento. È
vietato usare o detenere, durante l'esercizio della
caccia, richiami vivi accecati o mutilati e richiami
acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o
elettromagnetico con o senza amplificazione del suono.
6) Il
cacciatore al termine dell'attività venatoria ha
l'obbligo di rimuovere i residui derivati dall'esercizio
venatorio e, nei terreni coltivabili, ha l’obbligo di
rimuovere tutti i materiali usati per l’allestimento
dell’appostamento. Nell’allestimento dell’appostamento è
consentita l’apposizione di materiale vegetale secco nel
campo di tiro.
7) E’
proibita la caccia in botte.
8) Il
giorno 4 settembre l’occupazione del sito e
l’installazione degli appostamenti temporanei non
possono essere effettuati prima di dodici ore
dall’orario di caccia di cui al punto D e l’appostamento
temporaneo deve essere allestito esclusivamente con
capanni in tela o equivalenti. A chi viola la presente
disposizione verrà applicata la sanzione amministrativa
prevista dall’art. 39 comma 1 lett. nn) della legge
regionale 14/1994.
9)
E’ assolutamente vietato segnare in qualsiasi
modo e con qualunque mezzo il luogo in cui si allestirà
l’appostamento temporaneo.
G)
DISCIPLINA DELLA CACCIA NEI VALICHI MONTANI E NELLE ZONE
A PROTEZIONE SPECIALE.
E’
vietato qualsiasi tipo di attività venatoria a meno di
mt. 1.000 dai valichi montani indicati nell'elenco in
calce al presente Calendario venatorio.
Nelle
Zone a protezione speciale (ZPS) non ricadenti
all’interno di ambiti protetti:
-
è vietata l’attività venatoria il giorno
4 settembre;
-
è vietata l’attività di addestramento
cani prima del 1 settembre;
-
nel mese di gennaio è consentita
l’attività venatoria in forma vagante, ad eccezione
della caccia agli ungulati, solamente nei giorni di
giovedì e domenica;
-
nei mesi di gennaio è consentita
l’attività venatoria da appostamento fisso per due
giornate alla settimana a scelta tra giovedì, sabato e
domenica;
-
nelle zone umide naturali e artificiali
(compresi i prati allagati) ed in una fascia di rispetto
di 150 metri dai loro confini è vietato l’uso dei
pallini di piombo;
-
è vietato l’abbattimento di esemplari
appartenenti alla specie moretta (Aythya fuligula).
H)
TESSERINO PER L'ESERCIZIO VENATORIO.
Per ogni
giornata di caccia l'intestatario del tesserino
venatorio deve annotare sullo stesso in modo indelebile
e negli spazi all'uopo destinati, la modalità di
caccia, la giornata prescelta al momento dell’inizio
dell’attività venatoria che avviene con il caricamento
dell’arma, e, al termine della stessa, il numero dei
capi abbattuti appartenenti alle specie di cui ai punti
2, 3, 4, 5 e 6 della lettera E); i capi appartenenti
alle specie di cui al punto 1 della lettera E) devono
essere annotati subito dopo l'abbattimento.
Il
tesserino deve essere riconsegnato, entro il 31 marzo.
Per
ottenere il rilascio del tesserino per la successiva
stagione venatoria si deve conservare ed esibire la
ricevuta timbrata dalla Provincia o dall’associazione,
che ne attesta l’avvenuta riconsegna.
I)
ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO CANI.
L'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito
dal 15 al 28 agosto 2011 e dal 5 al 12 settembre
2011, dall’alba fino alle ore 12 e dalle ore 16 al
tramonto, escluso il martedì e il venerdì di ciascuna
settimana, in tutto il territorio regionale, con
l'eccezione dei terreni in attualità di coltivazione, ai
cacciatori iscritti o titolari di appostamento fisso in
un A.T.C. umbro; le Amministrazioni provinciali per
esigenze di coordinamento con le province confinanti,
possono apportare modifiche al periodo stabilito per
l'addestramento dei cani.
L'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito a
non meno di mt. 500 dalle Aziende faunistico-venatorie.
L)
CONTROLLO DELLE SPECIE:
Per
ragioni di tutela del patrimonio faunistico, delle
produzioni agricole e zootecniche o per motivi sanitari,
le Amministrazioni provinciali possono autorizzare, con
le modalità previste dall'art. 19 della legge 11
febbraio 1992, n. 157 e dall'art. 28 della legge
regionale 17 maggio 1994, n. 14, piani di controllo,
anche mediante abbattimento, di specie di fauna
selvatica o ridurre i periodi di caccia a determinate
specie.
M)
RESIDENZA VENATORIA.
1)
Possono esercitare l'attività venatoria negli ambiti
territoriali di caccia dell'Umbria i cacciatori non
residenti in regione, provenienti da regioni o province,
con cui siano stati stabiliti protocolli d'intesa
interregionali o interprovinciali ai sensi degli artt.
14,15 e 16 del regolamento regionale 1 ottobre 2008, n.
6, per la gestione degli ambiti territoriali di caccia.
I Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di
Caccia possono ammettere quote di cacciatori
extraregionali, non superiori a cento unità per ciascuna
regione di provenienza, indipendentemente dalla
formalizzazione di accordi, purché si siano verificate
le condizioni di reciprocità di accesso.
2) I
cacciatori in possesso della residenza venatoria in
Umbria possono esercitare l'attività venatoria a partire
dal primo giorno della stagione. I cacciatori che hanno
scelto la residenza venatoria in regioni diverse
dall'Umbria possono esercitare l'attività venatoria a
partire dalla terza domenica di settembre.
3) La
caccia alla sola selvaggina migratoria, per un massimo
di 20 giornate, mediante prenotazione giornaliera, può
essere svolta in Umbria dai cacciatori provenienti dalle
regioni che hanno aderito al sistema interregionale di
teleprenotazione o che hanno stipulato specifici accordi
con la Regione Umbria, in applicazione dell'art. 14 del
regolamento regionale 1 ottobre 2008, n. 6, a partire
dal 1 ottobre.
4) La
Regione, le Province e i Comitati di Gestione degli
Ambiti Territoriali di Caccia possono stabilire,
nell’ambito delle intese per la mobilità dei cacciatori,
accordi di reciprocità che prevedano la ammissione dei
cacciatori a partire dal primo giorno della stagione
venatoria, in deroga al precedente punto 2).
5) Le
Province possono per i soli cacciatori non residenti
anagraficamente in Umbria, apportare modifiche ai
periodi stabiliti per le specie cacciabili per esigenze
di coordinamento con le altre Province.
N)
PARCHI NATURALI E AREE CONTIGUE:
E’
vietata l'attività venatoria nel territorio dei Parchi
naturali e delle aree naturali protette, così come
individuate dalla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 e
nel territorio del Parco nazionale dei Monti Sibillini,
così come individuato dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 agosto 1993. In applicazione dell'art. 7
della legge regionale 13 maggio 2002, n. 7, all'interno
delle aree contigue del parco del Monte Cucco e del
parco fluviale del Tevere così come delimitate dalla
L.R. n. 9/95 possono esercitare la caccia coloro che
hanno la residenza venatoria nell’ATC dove ricade
l’area.
Per
quanto non previsto nel presente Calendario venatorio si
applica la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e la legge
regionale 17 maggio 1994, n. 14 e successive modifiche.
ELENCO
VALICHI MONTANI
Provincia di Perugia:
Villa Corgna e Ranchicchi - Comune di Lisciano Niccone
dalla località Belvedere a quota mt. 702 alla località
Poggio Castelluccio a quota mt. 741.
Provincia di Terni:
Piano Peloni - Comuni di Guardea e Avigliano Umbro,
dalla località Monte Pianicel Grande a quota mt. 895 a
M. Castellari a quota mt. 836.
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