| La polizza assicurativa


Garanzie Persone
Norme generali
Limiti di età: la garanzia è prestata per gli
iscritti che abbiano compiuto i 18 anni così
come sancito dall'art.12 della legge n.157
dell'11/02/1992. Per l'esercizio del tiro a volo
la suddetta età minima si intende ridotta da 18
a 14 anni compiuti.
Validità territoriale: l'assicurazione vale per
il mondo intero
Richiamo alle leggi: l'assicurazione è operante
a condizione che l'Assicurato sia munito oltre
che di licenza di caccia anche di regolare
licenza di porto di fucile da caccia in
conformità a quanto previsto dalle leggi
vigenti. A parziale deroga di quanto appena
esposto la copertura assicurativa infortuni ed
rct sarà operante, con alcune limitazioni, anche
nel caso la licenza del tesserato venga a
scadere nel periodo di validità della tessera.
L'operatività della polizza è garantita anche in
caso di possesso di licenza di porto d'armi per
uso sportivo in alternativa alla licenza di
porto di fucile da caccia
Interpretazione del contratto: in caso di dubbi
sui contenuti delle clausole contrattuali, le
stesse saranno interpretate in senso più
favorevole all'Assicurato
Denuncia sinistri: la denuncia del sinistro
dovrà essere inviata a cura della Sezione
Provinciale Federcaccia alla Marsh Risks
Consulting al seguente indirizzo: viale Bodio 33
- 20158 Milano entro 30 giorni dall'evento o dal
momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto
ne abbiano avuto la possibilità.
Sezione Infortuni
Oggetto dell'assicurazione: la Compagnia
garantisce il pagamento delle somme pattuite per
gli infortuni subiti durante l'esercizio delle
attività previste in polizza.
Sono considerati infortuni anche:
a) i colpi di sole, di calore e di freddo
b) l'assideramento o il congelamento a causa di
infortunio indennizzabile a termini di polizza
c) i morsi di animali in genere comprese le
conseguenze del veleno dei serpenti
d) l'annegamento
e) gli infortuni sofferti per colpa grave, anche
nell'uso delle armi durante l'esercizio
dell'attività venatoria purché non siano effetto
di violazione di norme di Legge o regolamentare
inerenti la caccia e/o l'uso di armi da fuoco
f) gli infortuni sofferti in caso di atti
compiuti per dovere di solidarietà umana e per
legittima difesa
g) gli infortuni avvenuti in conseguenza
dell'uso e della guida di imbarcazioni a remi o
motore entro 3 cavalli fiscali per la raccolta
preda durante l'attività venatoria
Attività assicurate:
a) caccia praticata conformemente alle Leggi
b) caccia e cattura autorizzata di selvatici
c) esercitazioni e gare di tiro a segno, di tiro
al volo, nei percorsi di cacci, nei quagliodromi,
nei fagianodromi, ed in tutti gli impianti ove
si esercita attività sportivo-venatoria e
cinofilo-venatoria
d) gare ed esposizioni cinofile
e) addestramento cani nelle apposite zone e su
terreni all'uopo destinati o autorizzati anche
quando sia consentito lo sparo
f) ricerca, cattura ed uccisione di viperidi ove
ne risulti confermata la presenza dagli organi
competenti
g) esercizio della pesca sportiva con canna a
mulinello e comunque con ami
h) caccia ai predatori sempreché autorizzata
dalle autorità
i) attività di raccolta funghi e tartufi
j) prestazione d'opera per la salvaguardia e la
protezione della selvaggina organizzate dalla o
con adesione alla FIDC
k) attività di protezione civile organizzata
dalla FIDC
l) operazioni di pulizia e manutenzioni armi ad
arma scarica
m) costruzione e/o sistemazione capanni di
caccia
n) attività di recupero ambientale, tabellatura
e censimento
o) prove balistiche taratura fucili e carabine
Caso invalidità permanente: applicazione delal
tabella di polizza alla somma assicurata per
l'invalidità permanente totale. In caso di tali
criteri determinino risultati ritenuti non
coerenti dalla Compagnia, si chiede accertamento
attraverso tabelle INAIL. Nei casi di IP
accertata > 70% verrà erogata IP = 100%.
Guardie Giurate Ecologiche Venatorie Volontarie:
l'assicurazione copre tali soggetti, anche se
non forniti di licenza di caccia, oltre che per
i rischi previsti dagli altri tipi di tessera,
gli infortuni subiti durante l'espletamento
delle funzioni di vigilanza per l'intera
annualità assicurativa, compreso il rischio in
itinere.
Viene riconosciutala qualifica di assicurati
alle Guardie Ecologiche e Zoofile, in possesso
di Tessera GG.VV.
Cumulo delle indennità: l'indennità per ricovero
e/o ingessatura è cumulabile con quella per
morte o per invalidità permanente
Sezione RCT
Oggetto dell'assicurazione: la Compagnia si
obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto
questi sia tenuto a pagare, quale civilmente
responsabile ai sensi di Legge, a titolo di
risarcimento (capitale, interessi, spese) per
danni involontariamente cagionati a terzi per
morte, per lesioni personali e per
danneggiamenti a cose, in conseguenza di un
fatto accidentale, verificatosi in relazione ai
rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.
Sono compresi in garanzia i danni cagionati a
terzi dai cani da caccia di proprietà utilizzati
dai soci e/o da tezi nel corso dell'intera
annualità assicurativa, sia durante l'esercizio
delle attività venatorie che in qualsiasi altra
occasione e luogo.
Fermo quanto stiabilito, la garanzia di cui al
precedente comma viene estesa alla Rc del figlio
e/o padre non proprietario del cane per i danni
che quest'ultimo possa arrecare a terzi.
Rischi assicurati: l'assicurazione opera durante
lo svolgimento delle seguenti attività sportive,
per tutto l'anno, salvo che leggi e decreti od
ordinamenti dello Stato in cui avviene il
sinistro prevedano periodi determinati per
svolgere l'attività, nel qual caso la presente
assicurazione opera solo per i danni provocati
nei periodi autorizzati:
a) caccia praticata conformemente alle leggi
b) caccia e cattura autorizzata di selvatici
c) partecipazione ad esercitazioni e gare nei
campi di tiro a segno, tiro a volo e nei
percorsi di caccia, nei quagliodromi, nei
fagianodromi ed in tutti gli impianti ove si
esercita attività sportivo-venatoria e
cinofilo-venatoria
d) partecipazione a gare ed esposizioni cinofile
e) addestramento di cani nelle apposite zone e
su terreni all'uopo destinati o autorizzati
anche quando sia consentito lo sparo
f) ricerca, cattura ed uccisione di viperidi ove
ne risulti confermata la presenza da parte degli
organi competenti
g) esercizio della pesca sportiva con canna a
mulinello e comunque con ami, nel rispetto delle
leggi e regolamenti vigenti in materia
h) caccia ai predatori sempreché autorizzata
dalle competenti autorità
i) attività di raccolta funghi e tartufi
j) prestazioni di opera per la salvaguardia e la
protezione della selvaggina
k) attività di protezione civile organizzata
dalla FIDC
l) operazioni di pulizia e manutenzione delle
armi ad arma scarica
m) costruzione e/o sistemazione di capanni di
caccia
n) attività di recupero ambientale, tabellatura
e censimento
o) prove balistiche taratura fucili e carabine
Estensioni e limitazioni: sono considerati terzi
nei confronti dell'assicurato responsabile del
danno oltre ai tesserati della contraente il
coniuge, i genitori, i figli, i fratelli o
qualsiasi altro parente od affine
dell'assicurato stesso. Fermi i diritti di
rivalsa dell'assicuratore stabiliti in base a
quanto disposto dall'articolo 1916 del C.C.
Nell'eventualità che la rivalsa venga esperita a
seguito di un infortunio liquidato nell'ambito
della sezione Infortuni della presente
convenzione, il risarcimento dovuto a termine
della sezione RC sarà decurtato dell'importo
liquidato dalla sezione Infortuni.
Guardie Giurate Ecologiche Venatorie Volontarie:
l'assicurazione copre tali soggetti, anche se
non forniti di licenza di caccia, oltre che per
i rischi previsti dagli altri tipi di tessera, i
rischi della circolazione, nella zon ove esplica
la sua attività di Guardia Giurata, su veicoli
non a motore in dotazione durante i viaggi da o
per tale zona, purché l'arma sia portata secondo
quanto previsto dlle leggi vigenti. Viene
riconosciuta la qualifica di assicurati alle
Guardie Ecologiche e Zoofile, in possesso di
tessera GG.VV.
Le garanzie assicurative operano anche
relativamente all'uso delle armi da fuoco
esclusivamente se prevista e regolamentata dalla
legislazione vigente.
Garanzie Cani
Validità territoriale: l'assicurazione vale per
il mondo intero
Richiamo alle leggi: l'assicurazione è operante
a condizione che l'Assicurato sia munito oltre
che di licenza di caccia anche di regolare
licenza di porto di fucile da caccia in
conformità a quanto previsto dalle leggi
vigenti. A parziale deroga di quanto appena
esposto a copertura assicurativa infortuni ed
rct sarà operante, con alcune limitazioni, anche
nel caso la licenza del tesserato venga a
scadere nel periodo di validità della tessera.
Interpretazione del contratto: in caso di dubbi
sui contenuti delle clausole contrattuali, le
stesse saranno interpretate in senso più
favorevole all'Assicurato
Denuncia sinistri: la denuncia del sinistro
dovrà essere inviata a cura della Sezione
Provinciale Federcaccia alla Marsh Risks
Consulting al seguente indirizzo: viale Bodio 33
- 20158 Milano entro 30 giorni dall'evento o dal
momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto
ne abbiano avuto la possibilità
Oggetto dell'assicurazione: l'assicurazione è
operante nell'esercizio dell'attività venatoria,
esclusivamente per gli assicurati iscritti
presso il contraente con tessera Silver/GG.VV. e
tessera Gold, per la morte del cane da caccia di
proprietà o ferimento con o senza necessità di
abbattimento a seguito di:
a) attacco di ungulati selvatici a cui sia
consentita la caccia in italia
b) morsi di vipere e punture di insetti
c) avvelenamento
d) investimento da veicolo
e) annegamento
f) scatti di lacci e tagliole
g) ferite da taglio
h) cadute in burroni o crepacci
e in occasione di:
a) allenamento ed addestramento di cani nelle
apposite zone e su terreni all'uopo destinati o
comunque nelle aree e nei tempi consentiti dalle
autorità competenti, anche quando sia consentito
lo sparo
b) partecipazioni a gare ed esposizioni cinofile
L'assicurazione è altresì operante per i cani di
proprietà dell'assicurato munito di regolare
autorizzazione adibito alla ricerca di tartufi
nei seguenti casi:
a) attacco di ungulati selvatici
b) morsi di vipere e punture di insetti
c) avvelenamento da assorbimento di sostanze
(escluso il dolo di terzi)
d) annegamento
L'assicurazione è altresì operante per i cani
recuperatori iscritti all'Associazione cani da
traccia e da lavoro Altoatesini.
Formula integrativa Opzione Cane: con
l'attivazione dell'Opzione Cane le indennità
previste valgono per ogni singolo cane di
proprietà del tesserato Asssicurato. La durata
della garanzia decorre dalle ore 24 di
versamento del premio e scade alle ore 24 del
giorno di scadenza della tessera
Tutela Legale
Oggetto dell’assicurazione: La Compagnia
assicura nei limiti del massimale indicato in
polizza gli oneri relativi all’assistenza
stragiudiziale e giudiziale che si rendano
necessari a tutela degli interessi delle Persone
assicurate
Per tali si intendono i soci iscritti alla
Federcaccia alla data del sinistro o del fatto
costituente reato nell’ambito dell’esercizio
della caccia e/o dell’attività sportiva
attinente all’uso di arma da fuoco.
Le spese rientranti nella garanzia assicurativa
sono:
- spese per l’assistenza stragiudiziale e
giudiziale, in ogni sua fase e grado del
procedimento;
- spese per l’intervento di legale;
- spese di un Perito nominato dall’Autorità
Giudiziaria (CTU);
- spese di un consulente tecnico di parte,
previo consenso della Compagnia;
- spese di giustizia;
- spese liquidate alla Controparte in caso di
soccombenza;
- spese conseguenti a una transazione
autorizzata dalla Compagnia;
- spese per l’accertamento sulla dinamica,
soggetti e modalità del sinistro;
- spese per indagini e/o investigazioni per la
ricerca di prove a difesa;
- spese per la redazione di denunce, querele,
istanze all’Autorità Giudiziaria;
- spese per l’escussione dei testimoni
limitatamente alle sole spese di viaggio
Rischi assicurati: Le garanzie valgono per i
seguenti casi:
1. la difesa in procedimenti penali per delitti
colposi e/o contravvenzioni, per fatti o eventi
connessi allo svolgimento dell’attività di
cacciatore e/o attinenti all’attività sportiva
relativa all’arma da fuoco.
2. La difesa in procedimenti penali per delitti
dolosi e per le contravvenzioni di cui all’art.
n. 30 comma 1 lett. a), c), d), e), f), g), i),
della legge 157 del 11 febbraio 1992, purché
venga pronunciata nei confronti dell’Assicurato
sentenza irrevocabile di proscioglimento che non
sia dovuto ad una causa di estinzione del reato.
In tal caso, la Compagnia rimborserà le spese di
difesa sostenute quando la sentenza sia passata
in giudicato. Resta fermo l’obbligo
dell’Assicurato di procedere alla denuncia di
sinistro nei termini contrattualmente previsti.
3. La difesa penale per procedimenti instaurati
per la violazione dell’art 727 (abbandono di
animali) e 544 ter (maltrattamento di animali)
del codice penale e delle restanti ipotesi di
cui all’art 30 della Legge 11/02/1992 n 157. In
relazione all’art. 30, comma 1 lettera h), oltre
alle altre ipotesi di reato ivi previste,
relativamente ai fatti illeciti previsti
dall’art. 21, comma 1 lettera u), è posta in
copertura assicurativa esclusivamente l’ipotesi
di munizioni spezzate nella caccia agli
ungulati. Relativamente alle sole fattispecie
dell’art. 30, comma 1 lettera h), si prevede un
sottomassimale in euro 800,00.
4. Le spese legali per il ricorso in sede
amministrativa avverso il provvedimento di
sospensione della licenza di porto del fucile
per uso di caccia, disposto ai sensi
dell’articolo n. 32 legge 11/02/1992 n. 157.
Allorché la violazione riguardi le ipotesi di
cui alle lettere a), c), d), f), dell’art. 30
della legge 11/02/1992, n. 157, la garanzia
rimane subordinata alla pronuncia in sede penale
di sentenza irrevocabile di proscioglimento. La
garanzia non risulta operante a seguito di
ritiro / sospensione del porto d’armi per
reiterato uso di richiami non autorizzati
(articolo 32 comma 1 lettera a) relativamente ai
fatti previsti all’Articolo 30 comma 1 lett. h).
5. Difesa in sede penale per fatti derivanti
dall’uso e dalla detenzione di armi da caccia,
nonché delle munizioni, quali ad esempio
“l’omessa custodia di armi”, ai sensi dell’art.
20 e art. 20 bis, comma 2° della legge 110/1975,
nonché gli articoli del Codice Penale
riguardanti la detenzione di armi e
“l’introduzione di armi nel parco”, ai sensi
dell’articolo 30/1 e 13/3 lettera f) della legge
394 del 06.12.1991 in tema di aree protette.
6. Azione legale di dissequestro del fucile da
caccia, nonché delle munizioni a seguito di
imputazione della legge 110/75.
7. Azione in sede civile per richiesta di
risarcimento dei danni subiti per fatto illecito
di terzi, anche se associate alla FIDC. Nella
garanzia rientra l’azione per il recupero dei
danni subiti dalle persone assicurate, sia
fisici che quelli alla loro attrezzatura da
caccia e quelli agli animali necessari allo
svolgimento dell’attività venatoria.
8. Gli eventi derivanti dalle prove e gare
cinofile, nonché per addestramento dei cani nei
luoghi e nei tempi consentiti dalle vigenti
leggi, regolamenti e/o provvedimenti
amministrativi, nonché per coloro che detengono
mezzi di caccia e richiami, anche durante il
periodo di divieto dell’attività venatoria.
Esclusioni: in relazione ai rischi assicurati
l’assicurazione non è prestata per i
procedimenti aventi ad oggetto:
- fatti conseguenti a tumulti popolari, fatti
bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo,
terremoto, sciopero e serrate, nonché da
detenzione o da impiego di sostanze radioattive;
- violazioni derivanti da fatto doloso
dell’Assicurato salvo quanto disposto in merito
dall’articolo n. 2 “Persone e rischi
assicurati”;
- vertenze relative a beni immobili;
- fatti originati dalla proprietà o l’uso di
veicoli a motore o della navigazione e giacenza
in acqua di natanti soggetti all’assicurazione
obbligatoria di cui alla legge 24/12/69 n. 990 e
successive modificazioni.
- L’assicurazione non è prestata inoltre per:
- il pagamento di multe, ammende, sanzioni
pecuniarie comminate in via amministrativa e
sanzioni pecuniarie sostitutive di pene
detentive brevi;
- il pagamento di oneri di natura fiscale, spese
di registrazione e di pubblicazione della
sentenza nonché quelle connesse all’esecuzione
delle pene detentive ed alla custodia di cose. |